Art. 2
In vigore dal 22 dic 2009
Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che a partire dal 15 febbraio 2011 nessun prodotto cosmetico non conforme alla presente direttiva possa essere immesso sul mercato da produttori o importatori stabiliti nell’Unione.
Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che a partire dal 15 agosto 2011 nessun prodotto cosmetico non conforme alla presente direttiva possa essere venduto o distribuito al consumatore finale nell’Unione.
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