Art. 1
In vigore dal 22 dic 2009
La direttiva 2006/112/CE è modificata come segue:
1)
all', il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Sono considerati “prodotti soggetti ad accisa” i prodotti energetici, l'alcole e le bevande alcoliche e i tabacchi lavorati, quali definiti dalle disposizioni comunitarie in vigore, ma non il gas fornito mediante un sistema del gas naturale situato nel territorio della Comunità o una rete connessa a un siffatto sistema.»;
2)
all'articolo 13, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Gli Stati membri possono considerare come attività della pubblica amministrazione le attività degli enti di diritto pubblico quando esse sono esenti a norma degli articoli 132, 135, 136 e 371, da 374 a 377, dell'articolo 378, paragrafo 2, dell'articolo 379, paragrafo 2, o degli articoli da 380 a 390 ter.»;
3)
all'articolo 15, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Sono assimilati a beni materiali l'energia elettrica, il gas, il calore o il freddo e simili.»;
4)
all'articolo 17, paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d)
la cessione di gas mediante un sistema del gas naturale situato nel territorio della Comunità o una rete connessa a un siffatto sistema, la cessione dell'energia elettrica o la cessione del calore o del freddo mediante le reti di riscaldamento o di raffreddamento, alle condizioni previste agli articoli 38 e 39;»;
5)
la sezione 4 del capo 1 del titolo V è sostituita dalla seguente:
«Sezione 4
Cessione di gas attraverso un sistema del gas naturale, dell'energia elettrica e del calore o del freddo mediante le reti di riscaldamento e di raffreddamento
Articolo 38
1. Nei casi di cessione ad un soggetto passivo — rivenditore di gas naturale attraverso un sistema del gas naturale situato nel territorio della Comunità o qualsiasi rete connessa a un siffatto sistema, di cessione dell'energia elettrica o di cessione del calore o del freddo mediante le reti di riscaldamento o raffreddamento, il luogo della cessione si considera situato nel luogo in cui il soggetto passivo — rivenditore ha fissato la sede della propria attività economica o dispone di una stabile organizzazione per la quale i beni vengono erogati, ovvero, in mancanza di tale sede o stabile organizzazione, nel luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale.
2. Ai fini del paragrafo 1, per “soggetto passivo – rivenditore” si intende un soggetto passivo la cui principale attività in relazione all'acquisto di gas, di energia elettrica, di calore o di freddo è costituita dalla rivendita di tali prodotti e il cui consumo personale dei medesimi è trascurabile.
Articolo 39
Nei casi di cessione di gas effettuata mediante un sistema del gas naturale situato nel territorio della Comunità o qualsiasi rete connessa a un siffatto sistema, di cessione dell'energia elettrica o di cessione del calore o del freddo mediante le reti di riscaldamento o di raffreddamento, non previsti dall'articolo 38, il luogo della cessione si considera situato nel luogo in cui l'acquirente usa e consuma effettivamente tali beni.
Se la totalità o parte del gas, dell'energia elettrica o del calore o del freddo non è di fatto consumata dall'acquirente, si ritiene che tali beni non consumati siano stati usati e consumati nel luogo in cui egli ha fissato la sede della propria attività economica o dispone di una stabile organizzazione per la quale i beni vengono erogati. In mancanza di tale sede o stabile organizzazione, si ritiene che egli abbia usato e consumato i beni nel luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale.»;
6)
all'articolo 59, la lettera h), come stabilito dalla direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi (5), è sostituita dalla seguente:
«h)
la fornitura di accesso a un sistema del gas naturale situato nel territorio della Comunità o a una rete connessa a un siffatto sistema, al sistema dell'energia elettrica o alle reti di riscaldamento o di raffreddamento, o la trasmissione o distribuzione mediante tali sistemi o reti e la prestazione di altri servizi direttamente collegati;»;
7)
all'articolo 80, paragrafo 1, lettera b), i termini «articoli da 380 a 390» sono sostituiti da «articoli da 380 a 390 ter»;
8)
l'articolo 102 è sostituito dal seguente:
«Articolo 102
Previa consultazione del comitato IVA, ciascuno Stato membro può applicare un'aliquota ridotta alle forniture di gas naturale, di energia elettrica o di teleriscaldamento.»;
9)
all'articolo 136, lettera a), i termini «articoli da 380 a 390» sono sostituiti da «articoli da 380 a 390 ter»;
10)
l'articolo 143 è modificato come segue:
a)
dopo la lettera f), è aggiunta la lettera seguente:
«f bis)
l'importazione di beni, da parte della Comunità europea, della Comunità europea dell'energia atomica, della Banca centrale europea o della Banca europea per gli investimenti o da parte di organismi istituiti dalle Comunità cui si applica il protocollo dell'8 aprile 1965 sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, alle condizioni e nei limiti fissati da detto protocollo e dagli accordi per la sua attuazione o dagli accordi di sede e, in particolare, se ciò non comporta distorsioni della concorrenza;»;
b)
la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g)
le importazioni di beni effettuate dagli organismi internazionali diversi da quelli di cui alla lettera f bis) riconosciuti come tali dalle autorità pubbliche dello Stato membro ospitante, o dai membri di tali organismi, alle condizioni e nei limiti fissati dalle convenzioni internazionali che istituiscono tali organismi o dagli accordi di sede;»;
c)
la lettera l) è sostituita dalla seguente:
«l)
l'importazione di gas attraverso un sistema del gas naturale o una rete connessa a un siffatto sistema o immesso da una nave adibita al trasporto del gas in un sistema del gas naturale o una rete di gasdotti a monte, dell'energia elettrica, o del calore o del freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento;»;
11)
all'articolo 151, il paragrafo 1 è modificato come segue:
a)
dopo la lettera a), è inserita la lettera seguente:
«a bis)
le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate alla Comunità europea, alla Comunità europea dell'energia atomica, alla Banca centrale europea o alla Banca europea per gli investimenti o agli organismi istituiti dalle Comunità cui si applica il protocollo dell' 8 aprile 1965 sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, alle condizioni e nei limiti fissati da detto protocollo e dagli accordi per la sua attuazione o dagli accordi di sede e, in particolare, se ciò non comporta distorsioni della concorrenza»
b)
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate agli organismi internazionali, diversi da quelli di cui alla lettera a bis), riconosciuti come tali dalle autorità pubbliche degli Stati membri ospitanti, nonché ai membri di tali organismi, alle condizioni e nei limiti fissati dalle convenzioni internazionali che istituiscono tali organismi o dagli accordi di sede;»;
12)
al titolo X, capo 1, è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 168 bis
1. Nel caso di un bene immobile facente parte del patrimonio dell'impresa di un soggetto passivo e da questo destinato all'attività dell'impresa e al proprio uso privato o all'uso del suo personale o, più in generale, a fini estranei a quelli dell'impresa, la detrazione dell'IVA sulle spese relative a tale bene è ammissibile, conformemente ai principi di cui agli articoli 167, 168, 169 e 173, soltanto limitatamente alla parte di uso del bene ai fini delle attività dell'impresa del soggetto passivo.
In deroga all'articolo 26, le variazioni della parte di uso di un bene immobile di cui al primo comma sono prese in considerazione secondo i principi di cui agli articoli da 184 a 192 quali applicati nello Stato membro interessato.
2. Gli Stati membri possono anche applicare il paragrafo 1 con riguardo all'IVA sulle spese relative ad altri beni facenti parte del patrimonio dell'impresa secondo quanto da essi specificato.»;
13)
all'articolo 221, paragrafo 2, i termini «articoli da 380 a 390» sono sostituiti da «articoli da 380 a 390 ter»;
14)
all'articolo 287 sono aggiunti i punti seguenti:
«17)
Bulgaria: 25 600 EUR;
18)
Romania: 35 000 EUR.»;
15)
nella sezione 2 del capo 1 del titolo XIII sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 390 bis
La Bulgaria può continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, i trasporti internazionali di persone di cui all'allegato X, parte B, punto 10, fintantoché la stessa esenzione è applicata in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 31 dicembre 2006.
Articolo 390 ter
La Romania può continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, i trasporti internazionali di persone di cui all'allegato X, parte B, punto 10, fintantoché la stessa esenzione è applicata in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 31 dicembre 2006.»;
16)
all'articolo 391, i termini «articoli da 380 a 390» sono sostituiti da «articoli da 380 a 390 ter»;
17)
all'allegato X, il titolo è sostituito dal seguente:
«ELENCO DELLE OPERAZIONI OGGETTO DELLE DEROGHE DI CUI AGLI ARTICOLI 370 E 371 E AGLI ARTICOLI DA 375 A 390 TER».
Storico versioni
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