Art. 9
In vigore dal 30 nov 2009
I pulcini di un giorno:
a)
provengono da uova da cova che soddisfano i requisiti degli ;
b)
soddisfano le condizioni di vaccinazione fissate nell’allegato III, qualora siano stati vaccinati;
c)
non presentano al momento della spedizione alcun sintomo che possa far sospettare una malattia in base all’allegato II, capitolo II, punto B, 2, lettere g) e h).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2009:158:oj#art-9