Art. 9

Art. 9

In vigore dal 30 nov 2009
I pulcini di un giorno: a) provengono da uova da cova che soddisfano i requisiti degli ; b) soddisfano le condizioni di vaccinazione fissate nell’allegato III, qualora siano stati vaccinati; c) non presentano al momento della spedizione alcun sintomo che possa far sospettare una malattia in base all’allegato II, capitolo II, punto B, 2, lettere g) e h).
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