Art. 7

Art. 7

In vigore dal 30 nov 2009
Ogni Stato membro redige e tiene aggiornato un elenco di enti riconosciuti ai sensi dell’, lettera a), punto i), e dei loro numeri di registrazione e lo mette a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico. Norme dettagliate per applicare il presente articolo in modo uniforme possono essere adottate secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
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