Art. 4

Art. 4

In vigore dal 30 nov 2009
Ogni Stato membro designa un laboratorio di riferimento nazionale quale responsabile del coordinamento dei metodi diagnostici previsti dalla presente direttiva e del loro uso da parte dei laboratori riconosciuti situati sul suo territorio. Ogni Stato membro mette i dati relativi al suo laboratorio di riferimento nazionale e le loro successive modifiche a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico. Norme dettagliate per applicare il presente articolo in modo uniforme possono essere adottate secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
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