Art. 29

Art. 29

In vigore dal 30 nov 2009
Fatti salvi gli , la Commissione può decidere, caso per caso, conformemente alla procedura di cui all’, paragrafo 2, di autorizzazione le importazioni di pollame e di uova da cova da paesi terzi qualora dette importazioni non siano conformi agli . Norme particolareggiate per siffatte importazioni sono messe a punto contemporaneamente secondo la medesima procedura. Dette norme offrono, in materia di polizia sanitaria, garanzie almeno equivalenti a quelle fornite dal capitolo II, compresi obbligatoriamente una quarantena e un test per individuare l’eventuale presenza dell’influenza aviaria, della malattia di Newcastle e di qualsiasi altra malattia.
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