Art. 28
In vigore dal 30 nov 2009
1. Secondo la procedura di cui all’, paragrafo 3, la Commissione può decidere di limitare l’importazione da un paese terzo o da una parte di esso a specie particolari, alle uova da cova, al pollame riproduttore e da reddito, al pollame da macellazione o al pollame destinato a usi particolari.
2. La Commissione può decidere, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, che il pollame, le uova da cova o il pollame ottenuto da uova importate devono essere tenuti in quarantena o isolati per un periodo che non può superare due mesi.
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