Art. 25

Art. 25

In vigore dal 30 nov 2009
1.   L’importazione del pollame e delle uova da cova dal territorio di un paese terzo o da una parte del territorio di un paese terzo che figura nell’elenco compilato conformemente all’, paragrafo 1, è autorizzata soltanto se questo pollame e uova da cova provengono da branchi che: a) prima della spedizione hanno soggiornato ininterrottamente nel territorio o in una parte del territorio del paese terzo per un periodo da definire secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2; b) soddisfano le condizioni di polizia sanitaria adottate per le importazioni di pollame e di uova da cova del paese in questione conformemente alla procedura di cui all’, paragrafo 2. Tali condizioni possono essere diverse a seconda delle specie e delle categorie di volatili. 2.   Per fissare le condizioni di polizia sanitaria la base di riferimento utilizzata è quella delle norme definite nel capitolo II e nei corrispondenti allegati. Può essere deciso, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2 e caso per caso, di derogare a tali disposizioni qualora il paese terzo interessato fornisca garanzie analoghe almeno equivalenti in materia di polizia sanitaria.
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