Art. 24
In vigore dal 30 nov 2009
1. Il pollame e le uova da cova provengono da paesi terzi:
a)
nei quali l’influenza aviaria e la malattia di Newcastle, quali sono definite rispettivamente nella direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria (13) e nella direttiva 92/66/CEE, sono soggette a denuncia obbligatoria;
b)
che sono indenni dall’influenza aviaria e dalla malattia di Newcastle,
oppure
che, sebbene non siano indenni da queste malattie, applicano misure di lotta almeno equivalenti a quelle previste rispettivamente dalle direttive 2005/94/CE e [92/66/CEE].
2. La Commissione può, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, decidere a quali condizioni le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo si applicano solo ad una parte del territorio dei paesi terzi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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