Art. 21

Art. 21

In vigore dal 30 nov 2009
Gli Stati membri di destinazione, nel rispetto delle disposizioni generali del trattato, possono concedere ad uno o più Stati membri di spedizione autorizzazioni generali o limitate a casi determinati, in base alle quali possono essere introdotti nel loro territorio pollame e uova da cova dispensati dal certificato di cui all’.
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