Art. 19

Art. 19

In vigore dal 30 nov 2009
Il trasporto del pollame di cui all’, paragrafo 5 è vietato attraverso zone infettate dall’influenza aviaria o dalla malattia di Newcastle, a meno che il trasporto sia effettuato su grandi assi stradali o ferroviari.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2009:158:oj#art-19