Art. 18

Art. 18

In vigore dal 30 nov 2009
1.   I pulcini di un giorno e le uova da cova sono trasportati: a) in contenitori nuovi a perdere progettati a tal fine, da utilizzare una sola volta e poi distruggere; oppure b) in contenitori riutilizzabili, a condizione che vengano puliti e disinfettati prima di ogni riutilizzazione. 2.   I contenitori di cui al paragrafo 1 in ogni caso: a) contengono solamente pulcini di un giorno o uova da cova di uguale specie, categoria e tipo di volatile, provenienti dallo stesso stabilimento; b) hanno un’etichetta indicante: i) il nome dello Stato membro e della regione di origine; ii) il numero di riconoscimento dello stabilimento di origine di cui all’allegato II, capitolo I, punto 2; iii) il numero di pulcini o di uova contenuti in ciascun imballaggio; iv) la specie di volatile cui appartengono i pulcini o le uova. 3.   Gli imballaggi contenenti i pulcini di un giorno o le uova da cova possono essere raggruppati per il trasporto in appositi contenitori, sui quali figura figurano il numero di imballaggi raggruppati e le indicazioni di cui al paragrafo 2, lettera b). 4.   Il pollame riproduttore o da reddito è trasportato in scatole o gabbie: a) contenenti soltanto volatili di uguale specie, categoria e tipo, provenienti dallo stesso stabilimento; b) recanti il numero di riconoscimento dello stabilimento di origine di cui all’allegato II, capitolo I, punto 2. 5.   Il pollame riproduttore o da reddito e i pulcini di un giorno sono spediti entro il più breve termine allo stabilimento destinatario senza entrare in contatto con altri volatili vivi, ad eccezione del pollame riproduttore o da reddito o i pulcini di un giorno che soddisfano le condizioni della presente direttiva. Il pollame da macellazione è avviato entro il più breve termine al macello destinatario senza entrare in contatto con altri volatili, ad eccezione del pollame da macellazione che soddisfa le condizioni della presente direttiva. Il pollame per la fornitura di selvaggina da ripopolamento è avviato quanto prima verso il luogo di destinazione senza entrare in contatto con altri volatili, ad eccezione del pollame per la fornitura di selvaggina da ripopolamento che soddisfa le condizioni stabilite dalla presente direttiva. 6.   Le scatole, le gabbie e i mezzi di trasporto sono concepiti in modo da: a) evitare la perdita di escrementi e da ridurre il più possibile la perdita di piume durante il trasporto; b) facilitare l’osservazione dei volatili; c) consentire la pulitura e la disinfezione. 7.   I mezzi di trasporto e, salvo siano a perdere, i contenitori, le scatole e le gabbie sono, prima del carico e dopo lo scarico, puliti e disinfettati secondo le istruzioni della competente autorità dello Stato membro interessato.
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