Art. 17

Art. 17

In vigore dal 30 nov 2009
1.   Uno Stato membro che si ritenga totalmente o parzialmente indenne da una delle malattie cui è sensibile il pollame, presenta alla Commissione le giustificazioni appropriate. Esso precisa, in particolare: a) la natura della malattia e la cronistoria della sua comparsa sul proprio territorio; b) i risultati dei test di controllo basati su una ricerca sierologica, microbiologica o patologica e sul fatto che la malattia deve essere obbligatoriamente dichiarata alle competenti autorità; c) la durata del controllo effettuato; d) eventualmente, il periodo durante il quale è stata vietata la vaccinazione contro la malattia e la zona geografica cui si estende il divieto; e) le norme che consentono di controllare l’assenza della malattia. 2.   La Commissione esamina le giustificazioni comunicate dallo Stato membro. Le garanzie complementari generali o limitate che possono essere richieste negli scambi intracomunitari possono essere precisate secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2. Tali garanzie sono al massimo equivalenti a quelle applicate dallo Stato membro nell’ambito nazionale. 3.   Lo Stato membro interessato comunica alla Commissione qualsiasi modifica delle giustificazioni relative alla malattia menzionate al paragrafo 1. Alla luce delle informazioni comunicate, le garanzie definite conformemente al paragrafo 2 possono essere modificate o soppresse secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
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