Art. 15

Art. 15

In vigore dal 30 nov 2009
1.   Per le disposizioni di pollame e di uova da cova da Stati membri o da regioni di Stati membri che praticano la vaccinazione del pollame di cui all’ contro la malattia di Newcastle verso uno Stato membro o una regione di uno Stato membro il cui statuto è stato fissato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, si applicano le seguenti norme: a) le uova da cova provengono da branchi che: i) non sono vaccinati, o ii) sono vaccinati con vaccino inattivato, o iii) sono vaccinati con vaccino vivo, purché la vaccinazione sia stata effettuata almeno trenta giorni prima della raccolta delle uova da cova; b) i pulcini di un giorno (incluso il pollame per la fornitura di selvaggina da ripopolamento) non sono vaccinati contro la malattia di Newcastle e provengono da: i) uova da cova che soddisfano le condizioni di cui alla lettera a) e ii) incubatoi in cui i metodi di lavoro garantiscono che le uova in questione sono incubate in tempi e luoghi completamente diversi rispetto alle uova che non soddisfano le condizioni della lettera a); c) il pollame riproduttore e da reddito: i) non è vaccinato contro la malattia di Newcastle, e ii) è stato isolato per quattordici giorni prima della spedizione, o in un’azienda o in una stazione di quarantena controllata da un veterinario ufficiale. A tale riguardo, nessun volatile che si trovi nell’azienda d’origine o eventualmente nella stazione di quarantena è vaccinato contro la malattia di Newcastle nei ventuno giorni precedenti la spedizione e nessun volatile diverso da quelli che fanno parte della spedizione viene introdotto nell’azienda o nella stazione di quarantena durante detto periodo; inoltre, nessuna vaccinazione può essere praticata nelle stazioni di quarantena, e iii) è stato sottoposto, nei quattordici giorni che precedono la spedizione, a un controllo sierologico rappresentativo, con esito negativo, ai fini della ricerca di anticorpi della malattia di Newcastle secondo modalità particolareggiate fissate conformemente alla procedura di cui all’, paragrafo 2; d) il pollame da macellazione proviene da branchi che: i) se non sono vaccinati contro la malattia di Newcastle, soddisfano il requisito di cui alla lettera c), punto iii), ii) se sono vaccinati, sono stati sottoposti, nei quattordici giorni che precedono la spedizione, ad un test effettuato ai fini dell’isolamento del virus della malattia di Newcastle secondo modalità particolareggiate fissate conformemente alla procedura di cui all’, paragrafo 2. 2.   Qualora uno Stato membro o una regione o più regioni di uno Stato membro desiderino che venga loro riconosciuto lo status di zona di non vaccinazione, essi possono presentare un programma di cui all’, paragrafo 1. La Commissione esamina i programmi comunicati dagli Stati membri. I programmi possono essere approvati nell’osservanza dei criteri indicati all’, paragrafo 1, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2. Secondo la stessa procedura possono essere precisate le garanzie complementari generali o specifiche che possono essere richieste negli scambi intracomunitari. Qualora uno Stato membro o una regione di uno Stato membro ritenga di aver acquisito lo status di zona di non vaccinazione contro la malattia di Newcastle, essi possono presentare alla Commissione la domanda del riconoscimento di tale status di zone di non vaccinazione contro la malattia di Newcastle, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2. Gli elementi in base ai quali stabilire se attribuire ad una regione lo status di zona di non vaccinazione contro la malattia di Newcastle sono le informazioni menzionate all’, paragrafo 1 e, in particolare, i seguenti criteri: a) sul pollame non sono state autorizzate vaccinazioni contro la malattia di Newcastle nei 12 mesi precedenti, ad eccezione della vaccinazione obbligatoria dei piccioni viaggiatori di cui all’, paragrafo 3 della direttiva 92/66/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle (11); b) i branchi da riproduzione sono stati sottoposti, almeno una volta all’anno, ai controlli sierologici per individuare la presenza della malattia di Newcastle, secondo le modalità adottate in applicazione della procedura di cui all’, paragrafo 2; c) nelle aziende non esiste pollame che sia stato vaccinato contro la malattia di Newcastle nei 12 mesi precedenti, ad eccezione dei piccioni viaggiatori vaccinati conformemente all’, paragrafo 3 della direttiva 92/66/CEE. 3.   La Commissione può sospendere, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, il riconoscimento dello status di zona di non vaccinazione per la malattia di Newcastle qualora: a) non si riesca a controllare una grave epizoozia della malattia di Newcastle, oppure b) vengano abolite le restrizioni legislative che proibiscono le vaccinazioni in massa contro la malattia di Newcastle.
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