Art. 12

Art. 12

In vigore dal 30 nov 2009
1.   Al momento della spedizione, il pollame di più di 72 ore destinato alla fornitura di selvaggina selvatica da ripopolamento proviene da un’azienda: a) in cui ha soggiornato dopo la schiusa o per oltre 21 giorni e nella quale, nel corso delle due settimane che precedono la spedizione, non è stato messo in contatto con pollame recentemente introdotto; b) non soggetta ad alcuna misura di polizia sanitaria applicabile al pollame; c) in cui, all’atto dell’esame sanitario effettuato nelle 48 ore che precedono la spedizione dal veterinario ufficiale o abilitato sul branco di cui fanno parte i volatili, il pollame esaminato non presentava alcun sintomo clinico o sospetto di malattia contagiosa per il pollame; d) situata al di fuori di una zona soggetta, per motivi di polizia sanitaria, a divieti conformemente alla legislazione comunitaria, in seguito ad un focolaio di una malattia alla quale il pollame è sensibile. 2.   Le disposizioni dell’ non si applicano al pollame di cui al paragrafo 1.
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