Art. 11

Art. 11

In vigore dal 30 nov 2009
Al momento della spedizione il pollame da macellazione proviene da un’azienda: a) in cui ha soggiornato dopo la schiusa o da oltre 21 giorni; b) non soggetta ad alcuna misura di polizia sanitaria applicabile al pollame; c) in cui, all’atto dell’esame sanitario effettuato nei cinque giorni che precedono la spedizione dal veterinario ufficiale o abilitato sul branco di cui fanno parte i volatili destinati alla macellazione, il pollame esaminato non ha presentato alcun sintomo clinico o sospetto di malattia contagiosa per il pollame; d) situata al di fuori di una zona soggetta, per motivi di polizia sanitaria, a misure restrittive conformi alla legislazione comunitaria, adottate in seguito ad un focolaio di una malattia alla quale il pollame è sensibile.
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