Art. 10

Art. 10

In vigore dal 30 nov 2009
Al momento della spedizione il pollame riproduttore e da reddito: a) ha soggiornato dopo la schiusa o da oltre 6 settimane in uno o più stabilimenti della Comunità di cui all’, lettera a), punto i); b) soddisfa le condizioni di vaccinazione fissate nell’allegato III qualora sia stato vaccinato; c) è stato sottoposto ad un esame sanitario, effettuato da un veterinario ufficiale o da un veterinario abilitato, entro le 48 ore precedenti la spedizione, nel corso del quale non presentava alcun sintomo clinico o sospetto di malattie contagiose per il pollame.
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