Art. 1

Art. 1

In vigore dal 30 nov 2009
1.   La presente direttiva definisce le norme di polizia sanitaria, che disciplinano gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova. 2.   La presente direttiva non si applica al pollame destinato a mostre, concorsi o competizioni.
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