Art. 7

Art. 7

In vigore dal 30 nov 2009
1.   La Commissione è assistita dal comitato zootecnico permanente istituito dalla decisione 77/505/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, che istituisce un comitato zootecnico permanente (7). 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE. Il termine di cui all', paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2009:157:oj#art-7