Art. 6

Art. 6

In vigore dal 30 nov 2009
Sono stabiliti, secondo la procedura di cui all', paragrafo 2: a) i metodi di controllo del valore dei bovini sul piano zootecnico e di determinazione delle qualità genetiche dei bovini; b) i criteri di riconoscimento delle organizzazioni e associazioni di allevatori; c) i criteri di istituzione dei registri genealogici; d) i criteri di iscrizione nei registri genealogici; e) le indicazioni che devono figurare nel certificato genealogico.
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