Art. 6
In vigore dal 30 nov 2009
Sono stabiliti, secondo la procedura di cui all', paragrafo 2:
a)
i metodi di controllo del valore dei bovini sul piano zootecnico e di determinazione delle qualità genetiche dei bovini;
b)
i criteri di riconoscimento delle organizzazioni e associazioni di allevatori;
c)
i criteri di istituzione dei registri genealogici;
d)
i criteri di iscrizione nei registri genealogici;
e)
le indicazioni che devono figurare nel certificato genealogico.
Storico versioni
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