Art. 3
In vigore dal 30 nov 2009
Le organizzazioni o associazioni di allevatori riconosciute ufficialmente da uno Stato membro non possono opporsi all'iscrizione nei loro registri genealogici di bovini riproduttori di razza pura provenienti da un altro Stato membro, se essi rispondono alle norme fissate in conformità dell'.
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