Art. 2
In vigore dal 30 nov 2009
Gli Stati membri provvedono affinché non siano vietati, limitati o ostacolati, per motivi zootecnici,
a)
gli scambi intracomunitari dei bovini riproduttori di razza pura;
b)
gli scambi intracomunitari di sperma, di ovuli ed embrioni, provenienti da bovini riproduttori di razza pura;
c)
l'istituzione di registri genealogici, quando rispondano ai criteri stabiliti in applicazione dell';
d)
il riconoscimento delle organizzazioni o associazioni che detengono registri genealogici, conformemente all';e
e)
fatta salva la direttiva 87/328/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1987, relativa all'ammissione alla riproduzione dei bovini riproduttori di razza pura (6), gli scambi intracomunitari dei tori destinati alla fecondazione artificiale.
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