Art. 7

Art. 7

In vigore dal 30 nov 2009
1.   Gli equidi debbono essere trasportati, entro il più breve tempo possibile, dall’azienda di provenienza al luogo di destinazione, direttamente o tramite un centro di raccolta autorizzati, quali definiti all’, paragrafo 2, lettera o), della direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (9), mediante mezzi di trasporto e di contenzione regolarmente puliti e disinfettati con un disinfettante, secondo una frequenza che deve essere stabilita dallo Stato membro di spedizione. I veicoli adibiti al trasporto devono essere concepiti in modo che le feci, lo strame o il foraggio degli equidi non possano colare o cascare dal veicolo durante il trasporto. Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1/2005, le modalità del trasporto debbono assicurare una protezione sanitaria efficace e il benessere degli equidi. 2.   Lo Stato membro di destinazione può, in modo generale o limitato, accordare una deroga per quanto riguarda taluni requisiti di cui all’, paragrafo 5, purché l’animale sia munito di un marchio particolare indicante che esso è destinato al macello e purché la menzione della deroga figuri sul certificato sanitario in conformità dell’allegato III. Se è accordata una deroga, gli equidi da macello devono essere trasportati direttamente nel mattatoio designato affinché siano macellati entro un termine non superiore a 5 giorni dopo l’arrivo al mattatoio. 3.   Il veterinario ufficiale deve annotare in un registro il numero di identificazione o il numero del documento di identificazione dell’equide abbattuto e trasmettere all’autorità competente del luogo di spedizione, a sua richiesta, un attestato che certifichi l’avvenuto abbattimento dell’equide.
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