Art. 6
In vigore dal 30 nov 2009
Gli Stati membri che applicano un regime alternativo di controllo che offra garanzie alternative equivalenti a quelle previste all’, paragrafo 5 per i movimenti degli equidi sul proprio territorio, possono accordare — su base reciproca — una deroga all’, paragrafo 1, seconda frase e all’, paragrafo 1, lettera b).
Essi ne informano la Commissione.
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