Art. 19

Art. 19

In vigore dal 30 nov 2009
Secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2: a) si possono limitare le importazioni in provenienza da un paese terzo o da una parte di paese terzo, a specie o categorie particolari di equidi; b) sono stabilite, in deroga all’, le condizioni particolari secondo cui può essere effettuata l’ammissione temporanea nel territorio della Comunità, ovvero la reintroduzione in detto territorio dopo che è stata effettuata l’esportazione temporanea di equidi registrati o di equidi destinati a fini particolari; c) sono determinate le condizioni che consentono di trasformare un’ammissione temporanea in ammissione definitiva; d) si può designare un laboratorio comunitario di riferimento per una o più malattie degli equidi di cui all’allegato I e sono definite le funzioni, i compiti e le procedure per la collaborazione con i laboratori incaricati della diagnosi delle malattie infettive degli equidi negli Stati membri.
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