Art. 15
In vigore dal 30 nov 2009
Le importazioni di equidi dal territorio di un paese terzo o da una parte di territorio di un paese terzo definita conformemente all’, paragrafo 2, lettera a), figurante nell’elenco di cui all’, paragrafo 1, possono aver luogo unicamente se, oltre ai requisiti di cui all’:
a)
essi rispondono alle norme di polizia sanitaria adottate, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, per le importazioni di equidi in provenienza da tale paese in funzione della specie in questione e delle categorie di equidi.
Per stabilire tali requisiti di polizia sanitaria, si applicano, come base di riferimento, le norme previste agli ; e
b)
qualora si tratti di paesi terzi non indenni da stomatite vescicolosa o da arterite virale da almeno sei mesi, gli equidi devono soddisfare le seguenti condizioni:
i)
gli equidi devono provenire da un’azienda indenne da stomatite vescicolosa da almeno sei mesi e avere reagito negativamente a una prova sierologica prima della loro spedizione;
ii)
per l’arterite virale, gli equidi maschi devono — fatto salvo il disposto dell’, lettera b) — aver reagito negativamente a una prova sierologica o a un virus d’isolamento o a qualsiasi altra prova che sia riconosciuta secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, e che garantisca che l’animale è indenne da tale malattia.
Secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, e previo parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, si possono delimitare le categorie di equidi maschi cui si applica questa condizione.
Storico versioni
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