Art. 10

Art. 10

In vigore dal 30 nov 2009
Gli esperti veterinari della Commissione possono procedere a controlli in loco, nella misura in cui sia necessario per l’applicazione uniforme della presente direttiva e in collaborazione con le autorità nazionali competenti. La Commissione informa gli Stati membri del risultato dei controlli effettuati. Lo Stato membro sul cui territorio viene effettuato un simile controllo fornisce agli esperti tutta l’assistenza necessaria per l’espletamento dei compiti loro assegnati. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
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