Art. 19

Art. 19

In vigore dal 30 nov 2009
1.   Fatto salvo l’, paragrafo 3, sono prese le misure previste ai paragrafi 2, 3 e 4. 2.   I lavoratori incaricati di svolgere le attività di cui all’, paragrafo 1, devono essere iscritti dal datore di lavoro in un registro che indichi il carattere e la durata della loro attività, nonché l’esposizione alla quale sono stati sottoposti. Il medico e/o l’autorità responsabile del controllo sanitario hanno accesso a detto registro. Ogni lavoratore interessato può prendere visione dei suoi risultati personali contenuti nel registro. I lavoratori e/o i loro rappresentanti nell’impresa o nello stabilimento hanno accesso alle informazioni collettive anonime contenute nel registro in questione. 3.   Il registro di cui al paragrafo 2 e le cartelle cliniche individuali di cui all’, paragrafo 2, quarto comma devono essere conservati per un periodo minimo di quarant’anni a partire dalla fine dell’esposizione, conformemente alle legislazioni e/o alle prassi nazionali. 4.   I documenti di cui al paragrafo 3 vanno messi a disposizione dell’autorità responsabile qualora l’impresa cessi la sua attività, conformemente alle legislazioni e/o alle prassi nazionali.
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