Art. 18
In vigore dal 30 nov 2009
1. Fatto salvo l’, paragrafo 3, sono prese le misure previste ai paragrafi da 2 a 5.
2. Prima dell’esposizione alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto, deve essere disponibile per ogni lavoratore un accertamento del suo stato di salute.
Detto accertamento deve comprendere un esame specifico del torace. L’allegato I contiene raccomandazioni pratiche cui possono far riferimento gli Stati membri per l’accertamento clinico; queste raccomandazioni sono adattate in funzione del progresso tecnico, conformemente alla procedura di cui all’ della direttiva 89/391/CEE.
Durante l’esposizione, un nuovo accertamento deve essere disponibile almeno una volta ogni tre anni.
Per ciascun lavoratore, in conformità delle legislazioni e/o pratiche nazionali, si deve tenere una cartella clinica individuale.
3. In base all’accertamento clinico di cui al paragrafo 2, secondo comma, il medico o l’autorità responsabile del controllo sanitario dei lavoratori si pronunciano, in conformità delle legislazioni nazionali, sulle eventuali misure individuali di protezione o di prevenzione da prendere o stabiliscono dette misure.
Tali misure possono comprendere, se necessario, l’allontanamento del lavoratore interessato da qualsiasi esposizione alla polvere proveniente dall’amianto o dai materiali contenenti amianto.
4. Ai lavoratori devono essere forniti informazioni e consigli relativi a qualsiasi accertamento della loro salute cui essi possono sottoporsi dopo la fine dell’esposizione.
Il medico o l’autorità preposta alla sorveglianza medica dei lavoratori possono segnalare la necessità di proseguire la sorveglianza medica dopo la fine dell’esposizione per il periodo di tempo da essi ritenuto necessario per proteggere la salute del lavoratore interessato.
Tale sorveglianza prolungata avviene in conformità delle legislazioni e/o delle prassi nazionali.
5. Il lavoratore interessato o il datore di lavoro può chiedere la revisione degli accertamenti di cui al paragrafo 3, in conformità delle legislazioni nazionali.
Storico versioni
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