Art. 13
In vigore dal 30 nov 2009
1. Un piano di lavoro è predisposto prima dell’inizio dei lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto e/o dei materiali contenenti amianto dagli edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dalle navi.
2. Il piano di cui al paragrafo 1 deve prevedere le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
Il piano deve in particolare prevedere che:
a)
l’amianto e/o i materiali contenenti amianto siano rimossi prima dell’applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che l’amianto e/o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto;
b)
vengano forniti, se necessario, i dispositivi di protezione individuale di cui all’, primo comma, lettera a);
c)
al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto sia accertata l’assenza di rischi dovuti all’esposizione all’amianto sul luogo di lavoro, conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali.
Su richiesta delle autorità competenti, il piano deve contenere informazioni sui seguenti punti:
a)
natura e durata probabile dei lavori;
b)
luogo di esecuzione dei lavori;
c)
metodi applicati qualora i lavori implichino la manipolazione di amianto o di materiali contenenti amianto;
d)
caratteristiche degli equipaggiamenti utilizzati ai fini:
i)
della protezione e della decontaminazione del personale incaricato dei lavori;
ii)
della protezione delle altre persone che si trovano sul luogo dei lavori o in prossimità di quest’ultimo.
3. Su richiesta delle autorità competenti, il piano di cui al paragrafo 1 deve essere loro notificato prima dell’inizio dei lavori previsti.
Storico versioni
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