Art. 13

Art. 13

In vigore dal 30 nov 2009
1.   Un piano di lavoro è predisposto prima dell’inizio dei lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto e/o dei materiali contenenti amianto dagli edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dalle navi. 2.   Il piano di cui al paragrafo 1 deve prevedere le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Il piano deve in particolare prevedere che: a) l’amianto e/o i materiali contenenti amianto siano rimossi prima dell’applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che l’amianto e/o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto; b) vengano forniti, se necessario, i dispositivi di protezione individuale di cui all’, primo comma, lettera a); c) al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto sia accertata l’assenza di rischi dovuti all’esposizione all’amianto sul luogo di lavoro, conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali. Su richiesta delle autorità competenti, il piano deve contenere informazioni sui seguenti punti: a) natura e durata probabile dei lavori; b) luogo di esecuzione dei lavori; c) metodi applicati qualora i lavori implichino la manipolazione di amianto o di materiali contenenti amianto; d) caratteristiche degli equipaggiamenti utilizzati ai fini: i) della protezione e della decontaminazione del personale incaricato dei lavori; ii) della protezione delle altre persone che si trovano sul luogo dei lavori o in prossimità di quest’ultimo. 3.   Su richiesta delle autorità competenti, il piano di cui al paragrafo 1 deve essere loro notificato prima dell’inizio dei lavori previsti.
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