Art. 12

Art. 12

In vigore dal 30 nov 2009
Per talune attività, quali lavori di demolizione, di rimozione dell’amianto, di riparazione e di manutenzione per le quali è prevedibile il superamento del valore limite fissato all’ nonostante l’adozione di misure tecniche preventive per limitare il tenore di amianto nell’aria, il datore di lavoro stabilisce le misure destinate a garantire la protezione dei lavoratori durante tali attività, in particolare le seguenti: a) i lavoratori ricevono un apposito dispositivo di protezione delle vie respiratorie e altri dispositivi di protezione individuale che essi devono indossare; b) sono affissi cartelli per segnalare che si prevede il superamento del valore limite fissato all’; e c) è evitata la dispersione della polvere prodotta dall’amianto o dai materiali contenenti amianto al di fuori dei locali/luoghi dei lavori. I lavoratori e/o i loro rappresentanti nell’impresa o nello stabilimento sono consultati su tali misure prima di procedere a tali attività.
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