Art. 10
In vigore dal 30 nov 2009
1. Quando il valore limite fissato all’ viene superato, devono essere individuate le cause di questo superamento e adottate il più presto possibile le misure appropriate per ovviare alla situazione.
Il lavoro può proseguire nella zona interessata solo se vengono prese misure adeguate per la protezione dei lavoratori interessati.
2. Per verificare l’efficacia delle misure di cui al paragrafo 1, primo comma, si procede immediatamente a una nuova determinazione del tenore di amianto nell’aria.
3. Quando l’esposizione non può essere ridotta con altri mezzi e il valore limite impone l’uso di un dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie, tale uso non può essere permanente e la sua durata per ogni lavoratore deve essere limitata al minimo strettamente necessario. Se del caso, di concerto con i lavoratori e/o i loro rappresentanti, in conformità con la legislazione e le prassi nazionali, sono previsti, in funzione dell’impegno fisico e delle condizioni climatiche, i periodi di riposo necessari nel corso di attività che richiedono un dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie.
Storico versioni
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