Art. 9
In vigore dal 30 nov 2009
1. Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri possono derogare agli articoli da 5 a 8 per le seguenti ragioni:
a)
—
nell’interesse della salute e della sicurezza pubblica,
—
nell’interesse della sicurezza aerea,
—
per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque,
—
per la protezione della flora e della fauna;
b)
ai fini della ricerca e dell’insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l’allevamento connesso a tali operazioni;
c)
per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.
2. Le deroghe di cui al paragrafo 1 devono menzionare:
a)
le specie che formano oggetto delle medesime;
b)
i mezzi, gli impianti o i metodi di cattura o di uccisione autorizzati;
c)
le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono essere applicate;
d)
l’autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, impianti o metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone;
e)
i controlli che saranno effettuati.
3. Gli Stati membri inviano ogni anno alla Commissione una relazione sull’applicazione dei paragrafi 1 e 2.
4. In base alle informazioni di cui dispone, in particolare quelle comunicatele ai sensi del paragrafo 3, la Commissione vigila costantemente affinché le conseguenze delle deroghe di cui al paragrafo 1 non siano incompatibili con la presente direttiva. Essa prende adeguate iniziative in merito.
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