Art. 3
In vigore dal 30 nov 2009
1. Tenuto conto delle esigenze di cui all’, gli Stati membri adottano le misure necessarie per preservare, mantenere o ristabilire, per tutte le specie di uccelli di cui all’, una varietà e una superficie sufficienti di habitat.
2. La preservazione, il mantenimento e il ripristino dei biotopi e degli habitat comportano anzitutto le seguenti misure:
a)
istituzione di zone di protezione;
b)
mantenimento e sistemazione conforme alle esigenze ecologiche degli habitat situati all’interno e all’esterno delle zone di protezione;
c)
ripristino dei biotopi distrutti;
d)
creazione di biotopi.
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