Art. 15

Art. 15

In vigore dal 30 nov 2009
Sono adottate le modifiche necessarie per adeguare gli allegati I e V al progresso scientifico e tecnico. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 2.
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