Art. 12

Art. 12

In vigore dal 30 nov 2009
1.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni tre anni, a decorrere dal 7 aprile 1981, una relazione sull’applicazione delle disposizioni nazionali adottate in virtù della presente direttiva. 2.   La Commissione elabora ogni tre anni una relazione riassuntiva basata sulle informazioni di cui al paragrafo 1. La parte del progetto di relazione relativa alle informazioni fornite da uno Stato membro è trasmessa per la verifica alle autorità dello Stato membro in questione. La versione definitiva della relazione è comunicata agli Stati membri.
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