Art. 3

Art. 3

In vigore dal 30 nov 2009
1.   Gli Stati membri rilasciano l'omologazione CE per ogni tipo di parabrezza o di altri vetri e/o dei collegamenti meccanici che sono conformi alle disposizioni in materia di costruzione e di controllo degli allegati III e/o IV. 2.   Lo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione CE prende, all'occorrenza in collaborazione con le autorità competenti degli altri Stati membri, i provvedimenti necessari per controllare, se necessario, la conformità della produzione con il tipo omologato. Detto controllo si limita a sondaggi.
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