Art. 2

Art. 2

In vigore dal 30 nov 2009
1.   Riguardo ai trattori che soddisfano i requisiti fissati dalla presente direttiva, gli Stati membri, per motivi inerenti alla materia disciplinata dalla presente direttiva: a) non possono negare l’omologazione CE o l’omologazione nazionale; b) non possono rifiutare l’immatricolazione o vietare la vendita, la messa in circolazione o l'utilizzazione di tali trattori. In deroga alle disposizioni del primo comma relative all'uso del trattore per motivi inerenti alla massa rimorchiabile (alle masse rimorchiabili), gli Stati membri possono continuare ad applicare le proprie prescrizioni nazionali risultanti in particolare dai requisiti di utilizzazione particolari dovuti al rilievo del territorio, entro i limiti delle masse rimorchiabili di cui al punto 2.2 dell'allegato I, purché ciò non implichi modifiche del trattore o una nuova omologazione nazionale supplementare. 2.   Riguardo ai trattori che non soddisfano i requisiti fissati dalla presente direttiva, gli Stati membri, per motivi inerenti alla materia disciplinata dalla presente direttiva: a) non possono rilasciare l’omologazione CE; b) possono negare l’omologazione nazionale. 3.   Riguardo ai trattori nuovi che non soddisfano i requisiti fissati dalla presente direttiva, gli Stati membri, per motivi inerenti alla materia disciplinata dalla presente direttiva: a) cessano di considerare validi, ai fini dell’, paragrafo 1, della direttiva 2003/37/CE, i certificati di idoneità che accompagnano i trattori nuovi ai sensi della stessa direttiva; b) possono negare l’immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione di tali trattori nuovi.
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