Art. 9
In vigore dal 30 nov 2009
1. Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi designati per espletare le procedure di cui all' nonché i compiti specifici per i quali tali organismi sono stati designati e i numeri di identificazione che sono stati loro attribuiti in precedenza dalla Commissione.
La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell‘Unione europea un elenco degli organismi notificati in cui figurano i loro numeri di identificazione, nonché i compiti per i quali sono stati notificati. Essa provvede all'aggiornamento di tale elenco.
2. Gli Stati membri applicano i criteri fissati nell'allegato V per valutare gli organismi da notificare.
Si presume che gli organismi che soddisfano i criteri di valutazione fissati nelle corrispondenti norme armonizzate soddisfino i criteri fissati in detto allegato.
3. Lo Stato membro che abbia notificato un organismo deve revocare l'autorizzazione se ritiene che l'organismo in questione non soddisfi più i criteri definiti all’allegato V. Esso ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.
Storico versioni
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