Art. 6

Art. 6

In vigore dal 30 nov 2009
1.   Se uno Stato membro o la Commissione ritiene che le norme di cui all', paragrafo 1, non soddisfano pienamente i requisiti essenziali definiti all’allegato I, la Commissione o lo Stato membro interessato adisce il comitato permanente istituito dall' della direttiva 98/34/CE, in seguito denominato «comitato», esponendone i propri motivi. Il comitato esprime un parere con urgenza. Visto il parere del comitato, la Commissione notifica agli Stati membri se sia o non sia necessario procedere alla cancellazione delle norme in questione dalle pubblicazioni di cui all', paragrafo 2, primo comma. 2.   Dopo aver ricevuto la comunicazione di cui all', paragrafo 2 secondo comma, la Commissione consulta il comitato. Entro un mese dal ricevimento del parere del comitato, la Commissione comunica agli Stati membri se la norma o le norme nazionali in questione beneficiano della presunzione di conformità. In caso affermativo, gli Stati membri pubblicano i riferimenti di tali norme. La Commissione pubblica anche tali riferimenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
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