Art. 5

Art. 5

In vigore dal 30 nov 2009
1.   Gli Stati membri presumono conformi ai requisiti essenziali definiti all'allegato I gli apparecchi e i dispositivi conformi: a) alle norme nazionali che li riguardano e che recepiscono le norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; b) alle norme nazionali che li riguardano, nella misura in cui nel settore coperto da tali norme nazionali non esistono norme armonizzate. 2.   Gli Stati membri pubblicano i riferimenti delle norme nazionali di cui al paragrafo 1, lettera a). Essi comunicano alla Commissione il testo delle norme nazionali previste al paragrafo 1, lettera b), e che essi considerano conformi ai requisiti essenziali definiti nell’allegato I. La Commissione trasmette il testo di tali norme agli altri Stati membri. Conformemente alla procedura di cui all', paragrafo 2, la Commissione notifica agli Stati membri le norme nazionali che beneficiano della presunzione di conformità ai requisiti essenziali definiti nell’allegato I.
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