Art. 4

Art. 4

In vigore dal 30 nov 2009
1.   Gli Stati membri non possono vietare, limitare od ostacolare l'immissione sul mercato e la messa in servizio di apparecchi conformi alla presente direttiva, quando siano muniti della marcatura CE prevista all'. 2.   Gli Stati membri non possono vietare, limitare od ostacolare l'immissione sul mercato dei dispositivi corredati dall'attestato di cui all', paragrafo 4.
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