Art. 12
In vigore dal 30 nov 2009
Qualsiasi decisione presa in applicazione della presente direttiva e comportante restrizioni all'immissione sul mercato e/o in servizio di un apparecchio è motivata in modo preciso. Essa è notificata all'interessato con la massima sollecitudine, con l'indicazione dei mezzi legali di ricorso offerti dalle legislazioni in vigore nello Stato membro in questione e dei termini entro cui si devono introdurre tali ricorsi.
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