Art. 10

Art. 10

In vigore dal 30 nov 2009
1.   La marcatura CE nonché la scheda delle caratteristiche di cui all'allegato III sono apposti in modo visibile, facilmente leggibile ed indelebile sull'apparecchio o su una targhetta di identificazione ad esso fissata. La targhetta di identificazione deve essere concepita in modo da non poter essere riutilizzata. 2.   È vietato apporre sugli apparecchi marcature che possano trarre in inganno i terzi sul significato e sul simbolo grafico della marcatura CE. Sull'apparecchio o sulla targhetta di identificazione, può essere apposto ogni altro marchio purché questo non limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura CE.
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