Art. 31 · Controlli ufficiali a posteriori

Art. 31

Controlli ufficiali a posteriori

In vigore dal 26 nov 2009
Controlli ufficiali a posteriori Gli Stati membri vigilano affinché le sementi di una varietà sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari siano sottoposte a un controllo ufficiale a posteriori mediante sondaggio per verificarne l’identità e la purezza varietali. Il controllo ufficiale a posteriori di cui al primo comma viene effettuato conformemente ai protocolli internazionali esistenti quando tali metodi esistono, o, nel caso contrario, conformemente ad ogni metodo appropriato.
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