Art. 25 · Denominazione

Art. 25

Denominazione

In vigore dal 26 nov 2009
Denominazione 1.   Per quanto riguarda le denominazioni delle varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari conosciute prima del 25 maggio 2000, gli Stati membri possono autorizzare deroghe al regolamento (CE) n. 637/2009, salvo che nei casi in cui tali deroghe violino i diritti pregressi di terzi protetti in virtù dell’ di tale regolamento. 2.   In deroga all’, paragrafo 2, della direttiva 2002/55/CE, gli Stati membri possono accettare più denominazioni per una varietà se si tratta di denominazioni tradizionalmente note.
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