Art. 23 · Norme procedurali

Art. 23

Norme procedurali

In vigore dal 26 nov 2009
Norme procedurali In deroga al disposto della prima frase dell’, paragrafo 1, della direttiva 2002/55/CE, non è richiesto alcun esame ufficiale se le informazioni seguenti sono sufficienti per decidere l’ammissione delle varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari: a) la descrizione della varietà sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari e la sua denominazione; b) i risultati di esami non ufficiali; c) le conoscenze acquisite con l’esperienza pratica durante la coltivazione, la riproduzione e l’impiego, così come sono notificate dal richiedente agli Stati membri interessati; d) altre informazioni, in particolare quelle ottenute dalle autorità competenti in materia di risorse fitogenetiche o da organizzazioni riconosciute a tal fine dagli Stati membri.
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