Art. 21 · Varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari

Art. 21

Varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari

In vigore dal 26 nov 2009
Varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari 1.   Gli Stati membri possono ammettere varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari ove siano rispettate le prescrizioni di cui agli . 2.   Gli Stati membri possono ammettere una varietà sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari come una varietà le cui sementi possono essere unicamente verificate come «sementi standard di una varietà sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari». La varietà in questione è inclusa nel catalogo comune delle varietà di specie vegetali come una «varietà sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari le cui sementi devono essere verificate conformemente all’ della direttiva 2009/145/CE della Commissione».
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