Art. 19
Controlli ufficiali a posteriori
In vigore dal 26 nov 2009
Controlli ufficiali a posteriori
Gli Stati membri vigilano affinché le sementi di una varietà da conservare commercializzate a titolo della presente direttiva siano soggette a un controllo ufficiale a posteriori tramite ispezioni casuali destinate a verificarne l’identità e la purezza varietali.
Il controllo ufficiale a posteriori di cui al primo comma viene effettuato conformemente ai protocolli internazionali esistenti quando tali metodi esistono, o, nel caso contrario, conformemente ad ogni metodo appropriato
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