Art. 17 · Chiusura degli imballaggi

Art. 17

Chiusura degli imballaggi

In vigore dal 26 nov 2009
Chiusura degli imballaggi 1.   Gli Stati membri garantiscono che le sementi delle varietà da conservare possano essere commercializzate esclusivamente in imballaggi chiusi opportunamente sigillati. 2.   Gli imballaggi di sementi vengono sigillati dal fornitore, in modo tale da non poter essere aperti senza danneggiare il sistema di sigillatura o senza lasciare tracce di manomissione sull’etichetta del fornitore o sull’imballaggio. 3.   Al fine di garantire la sigillatura conformemente al paragrafo 2, il sistema di chiusura comporta quantomeno l’aggiunta dell’etichetta o l’apposizione di un sigillo.
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